Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: clausola bando

Gara telematica e domicilio digitale
QUESITO del 18/03/2022

In attuazione del Bando tipo ANAC n.1/2021, questa stazione appaltante prevede nei disciplinari di gara l'obbligo per le società e professionisti di indicare e tenere aggiornato (sul portale utilizzato per la gara) l'indirizzo PEC di cui agli articoli 6bis e 6ter dal CAD quale domicilio digitale. Tutte le comunicazioni – ivi comprese quelle previste dall’art. 76 co.5 del Codice- vengono inoltrate all’interno dell’Area Comunicazioni del Portale nonché all’indirizzo PEC come sopra specificato. Si chiede di sapere se sia legittimo inserire la seguente clausola considerati i principi espressi dell'Adunanza Plenaria Consiglio di Stato sent.n.12/2020 e il numero elevato dei partecipanti (oltre 400 per gare di ll.pp): “In caso di indicazione sul Portale di una PEC ex art-6-bis o 6-ter non funzionante (esempio piena o scaduta) ovvero di una PEC differente da quelle ex art.6-bis e 6-ter CAD o non correttamente digitata, le comunicazioni si intendono validamente notificate direttamente in Piattaforma quale elezione di domicilio digitale speciale”. Si precisa che l’elezione di domicilio speciale presso la Piattaforma telematica è già prevista dallo stesso Bando tipo quale modalità ordinaria per gli operatori non presenti negli indici ex artt.6-bis e 6-ter CAD.